Ciao ma in Italia esistono leggi sulle droghe? Spero che risponderete alla mia curiosità…
Luca
Caro Luca,
la tua domanda è molto generica . Ti risponderemo dandoti informazioni su quanto prevede la nostra legislazione chiarendo quali sostanze sono droghe e sulla regolamentazione inerente l’uso. Nella nostra legislazione si intende per droga qualunque sostanza tabellata e inserita nell’elenco allegato al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 309/90 e successive modificazioni e integrazioni).
Ci sono poi distinzione tra droghe pesanti (quelle in grado di produrre effetti sul sistema nervoso centrale e di determinare dipendenza fisica e/o psichica nell’assuntore) e droghe leggere (i pericoli di induzione di dipendenza fisica e psichica sono ritenuti di minore intensità e gravità di quelle pesanti). La regolamentazione rispetto l’uso ne distingue uno personale con sanzioni amministrative prevedono la sospensione del passaporto, della patente di guida e –
eventualmente – del porto d’armi per una durata da un mese a un anno. Chi viene trovato in possesso di una quantità comunque piccola di droghe, è punibile.
Nel caso in cui il consumatore accetta il programma di disintossicazione, il Prefetto può sospendere il provvedimento a suo carico, anche nel caso di una sanzione penale. L’art. 73 comma 1, disciplina l’illecito penale punendo per spaccio chiunque “ coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegni per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope ”. Nel caso di cessione e spaccio di droghe pesanti la reclusione va da otto a venti anni e una multa da € 25.822,00 a € 258.228.
Per le droghe leggere la reclusione va da due a sei anni e una multa da € 5.164,00 a € 77.468,00. L’Art. 82 punisce invece il Reato di istigazione, proselitismo e induzione di persona minore.
“Chiunque pubblicamente istighi all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolga, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induca una persona all’uso medesimo” viene punito con la reclusione da uno a sei anni e con una multa da € 1.032 a € 5.164. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore e raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di un minore di quattordici anni.
Pertanto, nella loro veste di pubblici ufficiali hanno l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità, se all’interno degli edifici scolastici, nei cortili, nelle adiacenze degli istituti, durante le uscite didattiche si verifichino situazioni in cui uno studente detenga, consumi e/o spacci sostanze stupefacenti.
Speriamo di aver risposto in maniera esaustiva alla tua domanda.
Un caro saluto!