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Ciao esperti volevo chiedere ma in Italia esistono leggi sulle droghe?…

Ciao ma in Italia esistono leggi sulle droghe? Spero che risponderete alla mia curiosità…

Luca


Caro Luca,
la tua domanda è molto generica . Ti risponderemo dandoti informazioni su quanto prevede la nostra legislazione chiarendo quali sostanze sono droghe e sulla regolamentazione inerente l’uso. Nella nostra legislazione si intende per droga qualunque sostanza tabellata e inserita nell’elenco allegato al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 309/90 e successive modificazioni e integrazioni).
Ci sono poi distinzione tra droghe pesanti (quelle in grado di produrre effetti sul sistema nervoso centrale e di determinare dipendenza fisica e/o psichica nell’assuntore) e droghe leggere (i pericoli di induzione di dipendenza fisica e psichica sono ritenuti di minore intensità e gravità di quelle pesanti). La regolamentazione rispetto l’uso ne distingue uno personale con sanzioni amministrative prevedono la sospensione del passaporto, della patente di guida e –
eventualmente – del porto d’armi per una durata da un mese a un anno. Chi viene trovato in possesso di una quantità comunque piccola di droghe, è punibile.
Nel caso in cui il consumatore accetta il programma di disintossicazione, il Prefetto può sospendere il provvedimento a suo carico, anche nel caso di una sanzione penale. L’art. 73 comma 1, disciplina l’illecito penale punendo per spaccio chiunque “ coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegni per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope ”. Nel caso di cessione e spaccio di droghe pesanti la reclusione va da otto a venti anni e una multa da € 25.822,00 a € 258.228.
Per le droghe leggere la reclusione va da due a sei anni e una multa da € 5.164,00 a € 77.468,00. L’Art. 82 punisce invece il Reato di istigazione, proselitismo e induzione di persona minore.
“Chiunque pubblicamente istighi all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolga, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induca una persona all’uso medesimo” viene punito con la reclusione da uno a sei anni e con una multa da € 1.032 a € 5.164. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore e raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di un minore di quattordici anni.
Pertanto, nella loro veste di pubblici ufficiali hanno l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità, se all’interno degli edifici scolastici, nei cortili, nelle adiacenze degli istituti, durante le uscite didattiche si verifichino situazioni in cui uno studente detenga, consumi e/o spacci sostanze stupefacenti.
Speriamo di aver risposto in maniera esaustiva alla tua domanda.
Un caro saluto!